
La nostra missione e visione per il successo futuro
VISION
Sogniamo una comunità in cui ogni individuo, a partire dai più giovani, abbia gli strumenti creativi e tecnologici per esprimere il proprio potenziale, superando ogni barriera sociale e povertà educativa
Oltre le barriere: l’arte e la tecnologia al servizio della comunità.
MISSION
Attraverso l’Associazione ABSURDA, trasformiamo la cultura e l’arte in strumenti di riscatto sociale. Organizziamo percorsi educativi, eventi artistici e progetti digitali per promuovere una partecipazione attiva e consapevole alla vita della comunità

TRASPARENZA
ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91
Presidente e Legale Rappresentante
Raffaella Del Fabbro con nomina del 19/01/2026
Vice Presidente
Lisa Di Blas con nomina del 19/01/2026
Tesoriere
Gian Giacomo Fiorioli Banchieri con nomina del 19/01/2026
STATUTO “ABSURDA ETS”
Denominazione – Sede – Durata
Art. 1. È costituita, ai sensi del d. lgs 03 luglio 2017 n.117, quale Ente del terzo settore, un’associazione non riconosciuta denominata “Absurda ETS”.
l’Associazione ha sede in via Galileo Galilei 14 a Dosson di Casier (TV)
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.
Art. 2. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Finalità e attività
Art. 3. L’associazione è autonoma, libera, apolitica, ed aconfessionale, si ispira ai principi di democraticità e non discriminazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito culturale, artistico ed educativo, attraverso l’esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, d. lgs. n. 117 del 2017, e successive modifiche e integrazioni:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5, lett. d);
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, d. lgs. n. 117 del 2017 (Art. 5, lett. i);
c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Art. 5, lett. l)
Art. 4. Per il perseguimento degli scopi associativi e l’esercizio delle attività di interesse generale di cui all’articolo precedente, L’Associazione, a titolo esemplificativo, potrà:
- organizzare iniziative che favoriscono la crescita culturale e artistica delle persone, l’aggregazione sociale e il benessere della comunità
- organizzare eventi come, a titolo non esaustivo, manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, concerti, mostre, eventi espositivi e premi per le arti
- gestire spazi deputati alla fruizione pubblica di spettacoli o mostre quali gallerie, teatri, sale cinematografiche, cine club, biblioteche, archivi, sale da concerto, live club, centri culturali e dimore storiche
- organizzare attività educative non formali per bambini, giovani e adulti
- organizzare scuole, corsi, stage, seminari, laboratori interattivi, workshop tematici, aggiornamenti per le discipline artistiche, cinematografiche, musicali, teatrali e letterarie anche con nuove tecnologie multimediali per la comunicazione e anche attraverso l’implementazione di metodologie di Apprendimento Esperienziale (Experiential Learning) e Outdoor Education
- organizzare iniziative di educazione dell’immagine (cinema, video, Arte digitale, fotografia, Arte contemporanea) collaborando con istituzioni scolastiche, universitarie e altri centri culturali
- produrre libri, riviste o contenuti multimediali
- promuovere (anche producendole in proprio) opere audiovisive, corto, medio e lungometraggi, documentari di animazione, video reportage, pubblicità progresso, lavori fotografici collegati a progetti culturali anche in materia di cooperazione internazionale
- progettare e realizzare scambi giovanili transnazionali, seminari europei, creazione di ‘Tandem Linguistici’ e incontri interculturali
- organizzare convegni e dibattiti per proporre testi, libri o cataloghi, anche attraverso siti internet, e diffondere materiale audiovisivo e digitale oltre che periodici, riviste e giornali
- organizzare e partecipare a progetti culturali, artistici, sociali sovvenzionati e promossi anche da enti nazionali e internazionali, dai comuni, alle regioni, ai ministeri, all’Unione Europea – con adesione a programmi proposti (Erasmus+, Europa Creativa, Horizon, ecc.) – come da organismi sovranazionali
- organizzare attività specifiche mirate al supporto dei minori e dei giovani al di fuori dell’orario e del contesto formale scolastico come corsi di lingue, informatica e laboratori artistici
- elaborare e sviluppare progetti specifici per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, e per favorire interventi di supporto e integrazione per contrastare l’abbandono scolastico.
- elaborare e sviluppare progetti per favorire e promuovere l’inclusione, la legalità, la partecipazione attiva tra i giovani e prevenire la dispersione scolastica.
- compiere ogni altra attività che apparirà opportuna per declinare nel modo più compiuto ed efficace le categorie di attività di interesse generale, di cui al precedente articolo.
Art. 5. Ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 117/2017 l’Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, ma pur sempre secondarie, strumentali e funzionali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti dalle Autorità competenti ai sensi del d. lgs. n. 117 del 2017.
Art. 6. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Associati
Art. 7. Può far parte dell’Associazione come associato qualunque soggetto, persona fisica, giuridica o altro Ente, senza limiti di residenza o nazionalità, che si dichiari solidale con le finalità e le attività dell’Associazione.
Nel caso di persone fisiche, dovranno essere maggiorenni.
Non sono ammessi partiti, sindacati, Enti confessionali o Enti a scopo di lucro.
Art. 8. La domanda di ammissione all’Associazione è rivolta al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza entro, al massimo, 60 giorni dal ricevimento; l’ammissione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio deve comunicare all’interessato la motivazione. In tale caso, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto il richiedente può chiedere che sull’ istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera in occasione della prima convocazione utile.
La qualità di Associato non è in alcun modo trasferibile.
Diritti e doveri degli Associati
Art. 9. Gli Associati hanno l’obbligo di pagare la quota annuale, determinata dal Consiglio Direttivo, entro il 31 gennaio di ciascun anno solare.
In sede di prima ammissione, la quota dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda di adesione.
La quota annuale ed eventuali contributi straordinari volontari non sono rimborsabili, né durante la vita dell’Associazione, né in caso di suo scioglimento, né in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto con l’Associato.
Gli Associati hanno l’obbligo di rispettare lo statuto, eventuali regolamenti, le delibere dell’Assemblea e le direttive del Consiglio Direttivo.
Art. 10. Gli Associati hanno diritto di partecipare all’Assemblea e, se in regola con il pagamento della quota, hanno diritto di discussione e di voto e possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo.
Gli Associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione.
Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, da evadersi entro 15 giorni.
Gli Associati possono recedere dall’Associazione in qualsiasi momento e senza preavviso; non avranno, tuttavia, diritto alla ripetizione delle quote e dei contributi a qualunque titolo versati.
Art. 11. La qualità di associato si perde:
- per morte;
- per recesso, da comunicarsi per iscritto, anche a mezzo email;
- per esclusione.
Perdono la qualità di Associato per esclusione: (i) gli Associati in mora da più di tre mesi con il pagamento della quota annuale; (ii) gli Associati che, con il loro comportamento o con le loro dichiarazioni, abbiano arrecato danno, morale o materiale, all’Associazione, o abbiano ostacolato o tentato di ostacolare il perseguimento dei fini dell’Associazione; (iii) gli Associati che violino ripetutamente le norme statutarie o i regolamenti interni, o le deliberazioni assembleari.
L’esclusione dell’Associato è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, da far pervenire all’interessato in forma scritta, anche a mezzo email o lettera raccomandata a/r o PEC. L’interessato, entro quindici giorni, potrà far pervenire al Consiglio Direttivo scritti difensivi o chiedere di essere sentito dal Consiglio. L’esito della deliberazione sull’esclusione dell’Associato deve essere fatto pervenire a quest’ultimo a mezzo email, o lettera raccomandata A/R o PEC.
Volontari
Art. 12. l’Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari, anche non Associati, alle condizioni e nel rispetto della disciplina di cui al d. lgs. n. 117 del 2017, e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 17 e 18 di tale decreto legislativo, e successive modifiche o integrazioni.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Organi Sociali e Cariche Elettive
Art. 13. Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea degli Associati;
– il Consiglio Direttivo.
Nel ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 30, d. lgs. n. 117 del 2017, sarà nominato un Organo di Controllo composto da tre membri, anche non soci, e nel ricorrere delle condizioni di cui all’art. 31, del medesimo decreto legislativo, sarà nominato un Revisore legale.
L’Assemblea
Art. 14. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli Associati.
Ogni Associato ha diritto di partecipare all’Assemblea e, se in regola con il pagamento della quota annuale, ha diritto di discussione e di voto. Ciascun associato, anche qualora persona giuridica o altro Ente, ha diritto ad un voto.
Art. 15. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero;
b) nomina e revoca, quando previsto, l’Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) approva ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
i) in caso di scioglimento nomina i liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, d.l.gs. n. 117 del 2017 e dall’art. 35 del presente Statuto.
l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.
Art. 16. L’Assemblea è convocata:
- almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Il Consiglio Direttivo stabilisce il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Art. 17. L’Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, oppure a mezzo sms, o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che consentano il riscontro dell’avvenuta ricezione della convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dell’Assemblea.
Art. 18. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta, da conferirsi ad altro Associato anche in calce all’avviso di convocazione; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento.
Art. 19. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Per le modifiche statutarie e la revoca dei Consiglieri l’Assemblea delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei medesimi.
Per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.
Art. 20. L’Assemblea, in apertura di seduta, nomina un Presidente, che ne dirige i lavori, e un segretario, che ne verbalizza le deliberazioni.
Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.
Per l’elezione del Consiglio Direttivo si procede mediante il voto a scrutinio segreto in base ad una lista contenente l’elenco degli associati che si sono candidati.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Consiglio Direttivo
Art. 21. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati con l’atto costitutivo.
Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
Ferma restando la disciplina del codice civile in materia di responsabilità verso i creditori per le obbligazioni dell’Associazione, nei rapporti interni tutti i Consiglieri sono tra loro solidalmente responsabili per i debiti da ciascuno di essi contratti, in nome dell’Associazione, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e/o dell’Assemblea.
Art. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo avviso affisso nella sede sociale, oppure a mezzo e-mail, sms, messaggi whatsApp o simili.
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per telefono con sole 24 ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi.
Le riunioni possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta tramite email. In tal caso il Presidente invia a tutti i componenti una email in cui espone l’argomento oggetto della decisione e la proposta, o le proposte alternative, di decisione, e gli altri Consiglieri rispondono a quella email, con invio esteso a tutti, esprimendo con chiarezza il proprio consenso o meno alla proposta di decisione; qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, il Presidente è tenuto a dichiarare chiusa la consultazione scritta e a convocare una riunione, in presenza o con mezzi di telecomunicazione, per ivi adottare la decisione in discussione.
Le riunioni e decisioni del Consiglio debbono essere documentate con verbale raccolto nell’apposito libro delle adunanze del Consiglio Direttivo. In caso di decisione adottata in forma di consultazione scritta, nel libro delle adunanze viene raccolta la stampa dei messaggi email che hanno composto la consultazione.
Art. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; pone in essere ogni atto necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea.
Tra l’altro, e non esaustivamente:
- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
- individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione, documentandone il carattere secondario e strumentale ai sensi dell’art. 13, d. lgs. n. 117 del 2017;
- approva e gestisce progetti finanziati da enti europei;
- predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- determina l’ammontare della quota associativa annuale, potendo stabilire una quota di favore a beneficio degli associati più giovani rientranti una fascia d’età stabilita dal Consiglio stesso;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- delibera partnership internazionali;
- nomina e revoca responsabili di progetto, collaboratori, consulenti, dipendenti, ed emana ogni provvedimento riguardante l’eventuale personale;
- propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Art. 24. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente o in sua assenza il Consigliere di età più anziano deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Art. 25. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’associazione.
Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.
In casi di oggettiva necessità può agire d’urgenza senza previa consultazione del Consiglio, sottoponendo successivamente il proprio operato alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi le azioni così adottate dal Presidente, quest’ultimo ne risponde personalmente.
Il Tesoriere
Art. 26. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre la bozza di bilancio, che sarà approvata dal Consiglio prima di essere sottoposta all’approvazione dell’Assemblea.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari, sempre con la responsabilità ultima della supervisione del Consiglio Direttivo.
Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
L’Organo di controllo
Art. 27. Nel ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 30, d. lgs. n. 117 del 2017, sarà nominato un Organo di Controllo composto da tre membri, anche non soci, soggetto, quanto a compiti e funzionamento, alla disciplina del d. lgs. n. 117 del 2017 e, in particolare, del medesimo articolo 30, e successive modifiche o integrazioni.
Revisore legale dei conti
Art. 28. Nel ricorrere delle condizioni di cui all’art. 31, d. lgs. n. 117 del 2017, sarà nominato un Revisore legale, ai sensi e per gli effetti di quella medesima norma e successive modifiche o integrazioni.
Esercizio sociale e bilancio, patrimonio ed assenza di scopo di lucro
Art. 29. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo successivo, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’art. 13, d. lgs. n. 117 del 2017, e s.m.i., che dovrà essere presentato per l’approvazione all’Assemblea riunita a tale scopo entro il 30 aprile.
Art. 30. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
- quote associative degli associati;
- contributi volontari straordinari degli associati;
- rimborsi, contributi, sovvenzioni, liberalità, provenienti da privati, da Enti pubblici, dallo Stato, dall’Unione Europea, da Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- eventuali corrispettivi per la cessione di beni o servizi o per lo svolgimento di alcuna delle attività di interesse generale oggetto dell’Associazione;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del d. lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
Art. 31. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Libri sociali
Art. 32. L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali, a cura del Consiglio Direttivo:
- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
Pubblicità e trasparenza
Art. 33. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente del Consiglio Direttivo e debbono essere evase entro quindi giorni.
Scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio
Art. 34. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dal presente statuto.
Il patrimonio residuo sarà interamente devoluto, previo parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità competente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, d. lgs. n. 117 del 2017, ad un altro Ente del Terzo Settore, senza scopo di lucro, avente come oggetto sociale attività di interesse generale uguali od affini a quelle dell’Associazione, indicato, in caso di scioglimento, dall’Assemblea, nella stessa deliberazione di scioglimento e, in ogni altro caso, direttamente dal Consiglio Direttivo.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli Associati.
Norma finale
Art. 35. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al d. Lgs 117/2017 e s.m.i.
L.C.S.
Raffaella Del Fabbro;
Lisa Di Blas;
Gian Giacomo Fiorioli Banchieri;